Art. 27
Documentazione tecnica
In vigore dal 26 nov 2025
Documentazione tecnica
1. La documentazione tecnica contiene tutti i dati o i dettagli pertinenti relativi ai mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza. Essa contiene in particolare i documenti elencati nell'allegato V.
2. La documentazione tecnica è redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione.
3. A seguito di una richiesta motivata da parte dell'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, il fabbricante fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica nella lingua di tale Stato membro.
Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa da un'autorità di vigilanza del mercato, questa può fissare un termine per la ricezione del fascicolo o della relativa traduzione pari a 30 giorni, a meno che un rischio grave e imminente per la salute e la sicurezza non giustifichi una scadenza più breve.
4. Nel caso in cui il fabbricante non rispetti i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, l'autorità di vigilanza del mercato può richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova, entro un termine determinato, a cura di un organismo notificato, al fine di verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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