Art. 26

Procedure di valutazione della conformità

In vigore dal 26 nov 2025
Procedure di valutazione della conformità 1.   I fabbricanti applicano le procedure di valutazione della conformità di cui al paragrafo 2 o 3. 2.   Qualora il fabbricante abbia applicato norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o specifiche comuni riguardanti tutti i pertinenti requisiti di sicurezza del giocattolo individuati nella valutazione della sicurezza di cui all', il fabbricante segue la procedura di controllo interno della produzione di cui all'allegato IV, parte I. 3.   Nei casi seguenti il fabbricante applica la procedura di esame UE del tipo di cui all'allegato IV, parte II, unitamente alla procedura di conformità al tipo di cui alla parte III di tale allegato: a) quando non esistono norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o specifiche comuni riguardanti tutti i pertinenti requisiti di sicurezza del giocattolo; b) quando esistono le norme armonizzate o le specifiche comuni di cui alla lettera a), ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo in parte; c) quando una o più norme armonizzate di cui alla lettera a) sono state pubblicate con una limitazione e la limitazione è applicabile al giocattolo in questione; d) quando il fabbricante ritiene che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richieda il ricorso alla verifica da parte di terzi. 4.   Il certificato di esame UE del tipo rilasciato conformemente all'allegato IV, parte II, punto 6, è rivisto ogni volta che se ne presenti la necessità, in particolare qualora si verifichino modifiche nel processo di fabbricazione, nelle materie prime o nei componenti del giocattolo, e in ogni caso ogni cinque anni.
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