Art. 46 · Procedura di salvaguardia dell'Unione

Art. 46

Procedura di salvaguardia dell'Unione

In vigore dal 26 nov 2025
Procedura di salvaguardia dell'Unione 1.   Se, in esito alla procedura di cui all', paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ha motivo di credere che una misura nazionale possa essere contraria al diritto dell'Unione, la Commissione si consulta senza ritardo con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione adotta un atto di esecuzione che determina se la misura nazionale sia giustificata o meno. La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica senza ritardo ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati. 2.   Se la misura nazionale è considerata giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il giocattolo non conforme sia ritirato dal loro mercato o richiamato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla. 3.   Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità del giocattolo è attribuita a carenze nelle norme armonizzate di cui all' del presente regolamento o nelle specifiche comuni di cui all' del presente regolamento, la Commissione applica la procedura di cui all' del regolamento (UE) n. 1025/2012 o modifica le specifiche comuni, a seconda del caso.
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