Art. 17
Scambio di informazioni e cooperazione
In vigore dal 20 nov 2025
Scambio di informazioni e cooperazione
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema efficace di scambio di informazioni e di cooperazione fra il proprio organismo nazionale di accreditamento e l'autorità competente a norma degli articoli da 18 a 21.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli , l', paragrafo 1, e l', paragrafo 1, del presente regolamento non si applicano all'autorità competente e all'organismo nazionale di accreditamento se l'autorità competente è stabilita in uno Stato membro che non dispone di un organismo nazionale di accreditamento o se l'organismo nazionale di accreditamento non fornisce servizi di accreditamento ai fini del regolamento (UE) 2023/956.
Storico versioni
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