Art. 15

Valutazione straordinaria

In vigore dal 20 nov 2025
Valutazione straordinaria In qualsiasi momento nel periodo di validità del certificato di accreditamento l'organismo nazionale di accreditamento può effettuare una valutazione straordinaria di qualsiasi aspetto della competenza o delle attività del verificatore per valutare se quest'ultimo continua a soddisfare i requisiti del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/956 e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546.
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Valutazione straordinaria (Art. 15 Regolamento (UE) 2025/2551) — Testo vigente | Portale Normativo