Art. 16

Reclami

In vigore dal 20 nov 2025
Reclami Qualora riceva un reclamo da parte di un'autorità competente, della Commissione, del gestore o di altre parti interessate riguardante un verificatore che ha accreditato, l'organismo nazionale di accreditamento, entro un termine ragionevole e non superiore a tre mesi dalla ricezione del reclamo: a) valuta la validità del reclamo; b) provvede affinché il verificatore interessato abbia la possibilità di presentare le proprie osservazioni; c) adotta misure adeguate per far fronte al reclamo; d) registra il reclamo e le misure adottate; e) risponde all'autore del reclamo.
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Reclami (Art. 16 Regolamento (UE) 2025/2551) — Testo vigente | Portale Normativo