Art. 16 · Reclami

Art. 16

Reclami

In vigore dal 20 nov 2025
Reclami Qualora riceva un reclamo da parte di un'autorità competente, della Commissione, del gestore o di altre parti interessate riguardante un verificatore che ha accreditato, l'organismo nazionale di accreditamento, entro un termine ragionevole e non superiore a tre mesi dalla ricezione del reclamo: a) valuta la validità del reclamo; b) provvede affinché il verificatore interessato abbia la possibilità di presentare le proprie osservazioni; c) adotta misure adeguate per far fronte al reclamo; d) registra il reclamo e le misure adottate; e) risponde all'autore del reclamo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:2551:oj#art-16