Art. 16
Reclami
In vigore dal 20 nov 2025
Reclami
Qualora riceva un reclamo da parte di un'autorità competente, della Commissione, del gestore o di altre parti interessate riguardante un verificatore che ha accreditato, l'organismo nazionale di accreditamento, entro un termine ragionevole e non superiore a tre mesi dalla ricezione del reclamo:
a)
valuta la validità del reclamo;
b)
provvede affinché il verificatore interessato abbia la possibilità di presentare le proprie osservazioni;
c)
adotta misure adeguate per far fronte al reclamo;
d)
registra il reclamo e le misure adottate;
e)
risponde all'autore del reclamo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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