Art. 14

Vigilanza annuale

In vigore dal 20 nov 2025
Vigilanza annuale 1.   L'organismo nazionale di accreditamento sottopone a vigilanza annuale ciascun verificatore cui ha rilasciato un certificato di accreditamento. Tale vigilanza consiste in almeno le seguenti attività: a) una valutazione in loco o virtuale dei locali del verificatore; b) l'osservazione diretta delle prestazioni e la valutazione delle competenze di un numero rappresentativo di addetti del verificatore a norma dell', paragrafo 1, lettera c). Qualora il verificatore esternalizzi determinate attività di verifica in conformità con l'allegato II, sezione 1.7.4, l'organismo nazionale di accreditamento può svolgere anche le attività di cui al primo comma nei locali dell'organismo cui sono state affidate le attività esternalizzate. 2.   L'organismo nazionale di accreditamento effettua il primo intervento di vigilanza su un verificatore conformemente al paragrafo 1 entro 12 mesi dalla data in cui è stato rilasciato il certificato di accreditamento. 3.   L'organismo nazionale di accreditamento programma di svolgere il proprio esercizio annuale di vigilanza in modo da poter valutare campioni rappresentativi delle attività del verificatore nell'ambito del certificato di accreditamento e del personale che partecipa alle attività di verifica. 4.   In base all'esito della vigilanza l'organismo nazionale di accreditamento decide se confermare la continuazione dell'accreditamento.
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Vigilanza annuale (Art. 14 Regolamento (UE) 2025/2551) — Testo vigente | Portale Normativo