Art. 12
Accesso alle informazioni, riservatezza e segreto professionale
In vigore dal 20 nov 2025
Accesso alle informazioni, riservatezza e segreto professionale
1. L'organismo nazionale di accreditamento divulga e aggiorna periodicamente le informazioni relative alle proprie attività di accreditamento a norma del presente regolamento.
2. L'organismo nazionale di accreditamento adotta gli opportuni provvedimenti per salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute durante le attività di valutazione a norma del presente regolamento.
Qualora l'organismo nazionale di accreditamento riceva informazioni riguardanti una comunicazione delle emissioni di un gestore o una relazione di verifica, anche a norma degli , tali informazioni sono coperte dal segreto professionale e l'organismo nazionale di accreditamento non le comunica ad altre persone o autorità, salvo ove richiesto dal diritto dell'Unione o nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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