Art. 11

Esperti tecnici in accreditamento

In vigore dal 20 nov 2025
Esperti tecnici in accreditamento 1.   Ove necessario, l'organismo nazionale di accreditamento può coinvolgere esperti tecnici in accreditamento per valutare le attività di verifica svolte dai verificatori. 2.   Oltre alle conoscenze e alle competenze su una materia richiesta, gli esperti tecnici di accreditamento devono conoscere quanto segue: a) conoscenza dell'accreditamento, delle attività di verifica e del monitoraggio e del calcolo delle emissioni incorporate a norma del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/956, e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2025/2547, e (UE) 2025/2546, conoscenze in materia di raccolta, monitoraggio e comunicazione dei dati pertinenti per l'assegnazione gratuita a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2620 e di altre normative, norme armonizzate e orientamenti applicabili; b) conoscenza delle attività di verifica svolte dai verificatori, di cui all'allegato II, sezione 2, del presente regolamento.
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Esperti tecnici in accreditamento (Art. 11 Regolamento (UE) 2025/2551) — Testo vigente | Portale Normativo