Art. 9
Sospensione e revoca dell'accreditamento e riduzione dell'ambito di accreditamento
In vigore dal 20 nov 2025
Sospensione e revoca dell'accreditamento e riduzione dell'ambito di accreditamento
1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, l'organismo nazionale di accreditamento può sospendere o revocare un accreditamento o ridurre l'ambito di accreditamento di un verificatore qualora quest'ultimo non soddisfi i requisiti di cui al presente regolamento, al regolamento (UE) 2023/956 o al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546.
2. L'organismo nazionale di accreditamento sospende o revoca un accreditamento o riduce l'ambito di accreditamento di un verificatore su richiesta di quest'ultimo.
3. L'organismo nazionale di accreditamento sospende un accreditamento o riduce l'ambito di accreditamento di un verificatore se quest'ultimo:
a)
ha commesso una grave violazione dei requisiti di cui al presente regolamento, al regolamento (UE) 2023/956 o al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546;
b)
non ha soddisfatto in maniera persistente e ripetuta i requisiti del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/956 o del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546;
c)
ha violato altri termini e condizioni specifici stabiliti dall'organismo nazionale di accreditamento.
4. L'organismo nazionale di accreditamento revoca l'accreditamento di un verificatore se:
a)
il verificatore non ha posto rimedio alle lacune che hanno determinato una decisione di sospensione dell'accreditamento;
b)
un membro della dirigenza del verificatore o un membro del personale del verificatore coinvolto in attività di verifica disciplinate dal regolamento (UE) 2023/956 ha subito una condanna per frode;
c)
il verificatore ha intenzionalmente fornito informazioni false o ha intenzionalmente occultato informazioni.
5. Il verificatore può presentare ricorso dinanzi all'organismo nazionale di accreditamento avverso la decisione di tale organismo di sospendere o revocare un accreditamento o di ridurre l'ambito di un accreditamento conformemente ai paragrafi 1, 3 e 4.
6. Le decisioni di un organismo nazionale di accreditamento di sospendere o revocare l'accreditamento o di ridurne l'ambito hanno effetto a decorrere dalla data della notifica al verificatore.
7. L'organismo nazionale di accreditamento revoca la decisione di sospendere un certificato di accreditamento se conclude che il verificatore soddisfa i requisiti del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/956 e del regolamento (UE) 2025/2546.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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