Art. 9 · Sospensione e revoca dell'accreditamento e riduzione dell'ambito di accreditamento

Art. 9

Sospensione e revoca dell'accreditamento e riduzione dell'ambito di accreditamento

In vigore dal 20 nov 2025
Sospensione e revoca dell'accreditamento e riduzione dell'ambito di accreditamento 1.   Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, l'organismo nazionale di accreditamento può sospendere o revocare un accreditamento o ridurre l'ambito di accreditamento di un verificatore qualora quest'ultimo non soddisfi i requisiti di cui al presente regolamento, al regolamento (UE) 2023/956 o al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546. 2.   L'organismo nazionale di accreditamento sospende o revoca un accreditamento o riduce l'ambito di accreditamento di un verificatore su richiesta di quest'ultimo. 3.   L'organismo nazionale di accreditamento sospende un accreditamento o riduce l'ambito di accreditamento di un verificatore se quest'ultimo: a) ha commesso una grave violazione dei requisiti di cui al presente regolamento, al regolamento (UE) 2023/956 o al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546; b) non ha soddisfatto in maniera persistente e ripetuta i requisiti del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/956 o del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546; c) ha violato altri termini e condizioni specifici stabiliti dall'organismo nazionale di accreditamento. 4.   L'organismo nazionale di accreditamento revoca l'accreditamento di un verificatore se: a) il verificatore non ha posto rimedio alle lacune che hanno determinato una decisione di sospensione dell'accreditamento; b) un membro della dirigenza del verificatore o un membro del personale del verificatore coinvolto in attività di verifica disciplinate dal regolamento (UE) 2023/956 ha subito una condanna per frode; c) il verificatore ha intenzionalmente fornito informazioni false o ha intenzionalmente occultato informazioni. 5.   Il verificatore può presentare ricorso dinanzi all'organismo nazionale di accreditamento avverso la decisione di tale organismo di sospendere o revocare un accreditamento o di ridurre l'ambito di un accreditamento conformemente ai paragrafi 1, 3 e 4. 6.   Le decisioni di un organismo nazionale di accreditamento di sospendere o revocare l'accreditamento o di ridurne l'ambito hanno effetto a decorrere dalla data della notifica al verificatore. 7.   L'organismo nazionale di accreditamento revoca la decisione di sospendere un certificato di accreditamento se conclude che il verificatore soddisfa i requisiti del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/956 e del regolamento (UE) 2025/2546.
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