Art. 19
Programma di lavoro in materia di accreditamento e relazione di gestione
In vigore dal 20 nov 2025
Programma di lavoro in materia di accreditamento e relazione di gestione
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'organismo nazionale di accreditamento mette a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito un programma di lavoro in materia di accreditamento, redatto in lingua inglese, relativo all'anno civile successivo e contenente l'elenco dei verificatori accreditati da tale organismo nazionale di accreditamento. Il programma di lavoro in materia di accreditamento contiene almeno le seguenti informazioni su ciascun verificatore:
a)
informazioni sulle attività che l'organismo nazionale di accreditamento ha programmato per il verificatore, ivi comprese le attività in materia di vigilanza e rivalutazione;
b)
i tempi e i luoghi previsti per la verifica, indicando anche se devono essere condotte visite in loco fisiche o virtuali;
c)
le date dei controlli mediante osservazione diretta che l'organismo nazionale di accreditamento intende condurre per valutare il verificatore, compreso il nome e le informazioni di identificazione dei gestori e degli impianti che saranno visitati durante i controlli mediante osservazione diretta.
Quando le informazioni di cui al primo comma subiscono variazioni, l'organismo nazionale di accreditamento trasmette all'autorità competente una versione aggiornata del programma di lavoro entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Ogni anno entro il 31 luglio l'organismo nazionale di accreditamento mette a disposizione dell'autorità competente di cui al paragrafo 1 una relazione di gestione redatta in lingua inglese. La relazione di gestione contiene almeno le seguenti informazioni riguardanti ciascun verificatore accreditato da tale organismo nazionale di accreditamento o, nel caso di cui alla lettera c), riguardanti ciascun richiedente:
a)
i particolari dell'accreditamento dei verificatori accreditati da tale organismo nazionale di accreditamento, compreso il relativo ambito di accreditamento;
b)
eventuali modifiche dell'ambito di accreditamento dei verificatori di cui alla lettera a);
c)
se l'organismo nazionale di accreditamento non è stato in grado di effettuare la procedura di accreditamento di cui all', paragrafo 6, un elenco contenente il nome dei richiedenti, il paese di stabilimento e l'ambito di accreditamento richiesto;
d)
una sintesi dei risultati delle attività di vigilanza e rivalutazione eseguite dall'organismo nazionale di accreditamento;
e)
una sintesi dei risultati delle valutazioni straordinarie effettuate, indicando le motivazioni alla base del loro avvio;
f)
eventuali reclami presentati nei confronti del verificatore dall'ultima relazione di gestione e le misure adottate dall'organismo nazionale di accreditamento in relazione a tali reclami;
g)
una descrizione dettagliata delle misure adottate dall'organismo nazionale di accreditamento in risposta alle informazioni condivise dall'autorità competente o dalla Commissione in conformità dell', a meno che l'organismo nazionale di accreditamento abbia considerato le informazioni come un reclamo ai sensi dell'.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'organismo nazionale di accreditamento utilizza un modello elettronico pertinente fornito dalla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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