Art. 21

Trasmissione delle informazioni dall'autorità competente all'organismo nazionale di accreditamento

In vigore dal 20 nov 2025
Trasmissione delle informazioni dall'autorità competente all'organismo nazionale di accreditamento 1.   L'autorità competente dello Stato membro in cui l'organismo nazionale di accreditamento è stabilito comunica, periodicamente e almeno una volta all'anno, all'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore quanto meno le informazioni seguenti: a) i risultati pertinenti, compresi i risultati ricevuti da altre autorità competenti o dalla Commissione a norma dell', paragrafo 2, ottenuti dal controllo della comunicazione delle emissioni del gestore e della relazione di verifica, comprese eventuali non conformità del verificatore al presente regolamento, al regolamento (UE) 2023/956 o al regolamento (UE) 2025/2546; b) i reclami pervenuti all'autorità competente che riguardano il verificatore. 2.   Ai fini del paragrafo 1, l'autorità competente utilizza un modello elettronico pertinente fornito dalla Commissione. 3.   Se riceve un reclamo nei confronti di un verificatore accreditato da un organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro, l'autorità competente trasmette il reclamo a tale organismo nazionale di accreditamento. 4.   Se le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo dimostrano che un'autorità competente o la Commissione ha individuato una non conformità da parte del verificatore, l'organismo nazionale di accreditamento tratta la comunicazione di tali informazioni come un reclamo dell'autorità competente riguardante tale verificatore a norma dell'.
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