Art. 20
Scambio di informazioni tra le autorità competenti e la Commissione
In vigore dal 20 nov 2025
Scambio di informazioni tra le autorità competenti e la Commissione
1. Le autorità competenti mettono senza indugio a disposizione delle altre autorità competenti e della Commissione le informazioni contenute nel programma di lavoro in materia di accreditamento e nella relazione di gestione a norma dell' attraverso il registro CBAM.
2. Quando effettuano un riesame della dichiarazione CBAM a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/956, l'autorità competente o la Commissione mettono a disposizione delle altre autorità competenti e, se del caso, della Commissione, tramite il registro CBAM, l'avvio del riesame e i risultati in relazione al lavoro svolto dal verificatore.
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