Art. 3

Segnalazione in materia di risoluzione di gruppo – Gruppi soggetti a risoluzione

In vigore dal 14 nov 2025
Segnalazione in materia di risoluzione di gruppo – Gruppi soggetti a risoluzione 1.   Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni specificate nei modelli Z 01.01, Z 01.02 e da Z 08.01 a Z 09.04 di cui all'allegato I per tutte le entità del gruppo. 2.   Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni sulle interconnessioni finanziarie tra tutte le entità del gruppo, come specificato nel modello Z 04.00 di cui all'allegato I. 3.   Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni specificate nel modello Z 02.00 di cui all'allegato I nel modo seguente: (a) su base individuale per tutte le entità soggette a risoluzione del gruppo, compresa l'impresa madre nell'Unione, e per tutte le entità giuridiche pertinenti che sono enti; (b) su base consolidata o, se del caso, su base subconsolidata per tutte le entità soggette a risoluzione del gruppo, compresa l'impresa madre nell'Unione, e per tutte le entità giuridiche pertinenti per le quali l'autorità di risoluzione ha determinato un requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE su base consolidata o subconsolidata, indipendentemente dal fatto che tali entità siano soggette o meno alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. 4.   Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni specificate nei modelli Z 03.01 o Z 03.02 di cui all'allegato I nel modo seguente: (a) su base individuale per tutte le entità soggette a risoluzione del gruppo, compresa l'impresa madre nell'Unione, e per tutte le entità giuridiche pertinenti che sono enti per le quali l'autorità di risoluzione ha determinato un requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE; (b) su base consolidata o subconsolidata per tutte le entità soggette a risoluzione del gruppo, compresa l'impresa madre nell'Unione, e per tutte le entità giuridiche pertinenti che sono enti per le quali l'autorità di risoluzione ha determinato un requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, indipendentemente dal fatto che tali entità siano soggette o meno alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. 5.   Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni contenute nei modelli Z 07.01.1, Z 07.01.2, Z 07.01.3, Z 07.01.4 e Z 07.01.5 di cui all'allegato I al livello di ciascuno Stato membro in cui opera il gruppo. 6.   Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni contenute nei modelli Z 07.02, Z 07.03 e Z 07.04 di cui all'allegato I relativamente alle funzioni essenziali e alle linee di business principali fornite da ogni entità del gruppo. 7.   Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo, su base individuale, le informazioni specificate nei modelli Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5, Z 07.04 e da Z 11.00 a Z 17.00 di cui all'allegato I per tutte le entità soggette a risoluzione del gruppo, compresa l'impresa madre nell'Unione. 8.   L'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo, su base individuale, le informazioni specificate nei modelli Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5 e Z 07.04 di cui all'allegato I per tutte le entità giuridiche pertinenti che sono enti. 9.   Il paragrafo 2, il paragrafo 3, lettera a), e i paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo si applicano a prescindere da qualsiasi deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali concessa conformemente all', paragrafo 1 o 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all' del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) o da qualsiasi deroga all'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili concessa conformemente all'articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE.
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