Art. 4
Segnalazione in materia di risoluzione di gruppo – Gruppi comprendenti solo entità soggette a liquidazione
In vigore dal 14 nov 2025
Segnalazione in materia di risoluzione di gruppo – Gruppi comprendenti solo entità soggette a liquidazione
Un'impresa madre nell'Unione di un gruppo comprendente solo entità soggette a liquidazione che non sono non sottoposte a obblighi semplificati presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo:
(a)
le informazioni specificate nei modelli Z 01.01, Z 01.02, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5 e Z 09.01 di cui all'allegato I per tutte le entità del gruppo, nel modello Z 02.00 su base consolidata e nel modello Z 04.00 relativamente alle interconnessioni finanziarie tra tutte le entità del gruppo;
(b)
su base individuale, per se stessa e per ciascuna entità giuridica pertinente per la quale l'autorità di risoluzione non ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, conformemente all'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma, di tale direttiva, le informazioni specificate nei modelli Z 02.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5 e Z 07.04 di cui all'allegato I del presente regolamento;
(c)
su base individuale, per se stessa e per ciascuna entità giuridica pertinente per la quale l'autorità di risoluzione ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, conformemente all'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma, di tale direttiva, le informazioni specificate nei modelli Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5 e Z 07.04 di cui all'allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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