Art. 5

Adeguamenti della segnalazione in materia di risoluzione di gruppo

In vigore dal 14 nov 2025
Adeguamenti della segnalazione in materia di risoluzione di gruppo 1.   Per un gruppo la cui impresa madre nell'Unione è un'entità soggetta a liquidazione e che comprende entità soggette a risoluzione, l'impresa madre nell'Unione presenta quanto segue: (a) per le entità del gruppo appartenenti a gruppi soggetti a risoluzione, le informazioni di cui all'; (b) per le entità soggette a liquidazione non sottoposte a obblighi semplificati e che non fanno parte di alcun gruppo soggetto a risoluzione, le informazioni di cui all'. 2.   Per un gruppo soggetto a risoluzione di cui all', paragrafo 1, punto 83 ter), lettera b), della direttiva 2014/59/UE, le informazioni di cui all' del presente regolamento sono presentate da almeno una delle entità soggette a risoluzione del gruppo. Tali informazioni riguardano effettivamente tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente all'organismo centrale di tale gruppo soggetto a risoluzione, lo stesso organismo centrale e le loro rispettive filiazioni, su base individuale, subconsolidata e consolidata, a seconda dei casi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:2303:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo