Art. 2

Segnalazioni in materia di risoluzione ad opera di enti che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata a norma degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE

In vigore dal 14 nov 2025
Segnalazioni in materia di risoluzione ad opera di enti che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata a norma degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE 1.   Le entità soggette a risoluzione che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata a norma degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) trasmettono all'autorità di risoluzione, su base individuale, le informazioni specificate in tutti i modelli di cui all'allegato I del presente regolamento, ad eccezione delle informazioni di cui ai modelli Z 01.01, Z 04.00, Z 07.02, Z 07.03 e Z 11.00. 2.   Le entità soggette a liquidazione che non sono soggette a obblighi semplificati, che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata a norma degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE e per le quali l'autorità di risoluzione non ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE in conformità dell'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma, di tale direttiva, trasmettono all'autorità di risoluzione, su base individuale, le informazioni specificate nei modelli Z 01.02, Z 02.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5, Z 07.04 e Z 09.01 di cui all'allegato I del presente regolamento. 3.   Le entità soggette a liquidazione che non sono soggette a obblighi semplificati, che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata a norma degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE e per le quali l'autorità di risoluzione ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE in conformità dell'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma, di tale direttiva, trasmettono all'autorità di risoluzione, su base individuale, le informazioni specificate nei modelli Z 01.02, Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5, Z 07.04 e Z 09.01 di cui all'allegato I del presente regolamento.
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