Art. 1

Definizioni

In vigore dal 14 nov 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento, per «entità giuridica pertinente» si intende un'entità del gruppo quale definita all', paragrafo 1, punto 31), della direttiva 2014/59/UE, diversa da un'entità soggetta a risoluzione, che è stabilita nell'Unione e soddisfa una delle condizioni seguenti: (a) fornisce funzioni essenziali; (b) l'importo complessivo individuale dell'esposizione al rischio, calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), è pari o superiore al 2 % dell'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio dell'impresa madre nell'Unione; (c) la misura dell'esposizione complessiva individuale di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari o superiore al 2 % della misura dell'esposizione complessiva consolidata dell'impresa madre nell'Unione; (d) i ricavi operativi sono pari o superiori al 2 % dei ricavi operativi complessivi consolidati del gruppo, calcolati a livello dell'impresa madre nell'Unione; (e) le attività totali individuali superano i 5 miliardi di EUR; (f) è importante per la stabilità finanziaria di almeno uno Stato membro. Ai fini della lettera b) del primo paragrafo, per un gruppo comprendente più di un'entità soggetta a risoluzione, un'entità è considerata un'entità giuridica pertinente se l'importo complessivo individuale della sua esposizione al rischio è pari o superiore al 2 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'entità soggetta a risoluzione al livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata. Ai fini della lettera c) del primo paragrafo, per un gruppo comprendente più di un'entità soggetta a risoluzione, un'entità è considerata un'entità giuridica pertinente se la misura della sua esposizione complessiva individuale è pari o superiore al 2 % della misura dell'esposizione complessiva dell'entità soggetta a risoluzione al livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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