Definizione data dalla norma indicata.
un'entità del gruppo quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 31), della direttiva 2014/59/UE, diversa da un'entità soggetta a risoluzione, che è stabilita nell'Unione e soddisfa una delle condizioni seguenti: (a) fornisce funzioni essenziali
Fonte: reg-2025-11-14-2303 — art. 1 →