Art. 7
Formati per lo scambio di dati e informazioni che accompagnano la comunicazione dei dati
In vigore dal 14 nov 2025
Formati per lo scambio di dati e informazioni che accompagnano la comunicazione dei dati
1. Gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione presentano le informazioni di cui agli articoli da 2 a 5 secondo i modelli di cui all'allegato I, nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio di dati specificati dalle autorità di risoluzione, e rispettano le definizioni dei punti di dati incluse nel modello unico di punti di dati riportato nell'allegato II e le regole di convalida di cui all'allegato III.
2. Oltre all'obbligo di cui al paragrafo 1, gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione provvedono affinché:
(a)
i valori numerici siano comunicati come segue:
i)
i punti di dati con il tipo di dati «monetario» sono comunicati utilizzando una precisione minima equivalente alle diecimila unità;
ii)
i punti di dati con il tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;
iii)
i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità;
(b)
gli enti e le imprese di assicurazione sono identificati esclusivamente dall'identificativo dell'entità giuridica (LEI);
(c)
le entità giuridiche e le controparti diverse dagli enti e dalle imprese di assicurazione sono identificate dall'identificativo dell'entità giuridica, se disponibile;
(d)
nei dati trasmessi non sono incluse informazioni non richieste o non applicabili.
3. Gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione corredano i dati comunicati delle informazioni seguenti:
(a)
data di riferimento,
(b)
valuta utilizzata per le segnalazioni,
(c)
principio contabile,
(d)
identificativo dell'entità giuridica dell'entità segnalante,
(e)
livello di applicazione di cui agli .
Storico versioni
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