Art. 7

Formati per lo scambio di dati e informazioni che accompagnano la comunicazione dei dati

In vigore dal 14 nov 2025
Formati per lo scambio di dati e informazioni che accompagnano la comunicazione dei dati 1.   Gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione presentano le informazioni di cui agli articoli da 2 a 5 secondo i modelli di cui all'allegato I, nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio di dati specificati dalle autorità di risoluzione, e rispettano le definizioni dei punti di dati incluse nel modello unico di punti di dati riportato nell'allegato II e le regole di convalida di cui all'allegato III. 2.   Oltre all'obbligo di cui al paragrafo 1, gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione provvedono affinché: (a) i valori numerici siano comunicati come segue: i) i punti di dati con il tipo di dati «monetario» sono comunicati utilizzando una precisione minima equivalente alle diecimila unità; ii) i punti di dati con il tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali; iii) i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità; (b) gli enti e le imprese di assicurazione sono identificati esclusivamente dall'identificativo dell'entità giuridica (LEI); (c) le entità giuridiche e le controparti diverse dagli enti e dalle imprese di assicurazione sono identificate dall'identificativo dell'entità giuridica, se disponibile; (d) nei dati trasmessi non sono incluse informazioni non richieste o non applicabili. 3.   Gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione corredano i dati comunicati delle informazioni seguenti: (a) data di riferimento, (b) valuta utilizzata per le segnalazioni, (c) principio contabile, (d) identificativo dell'entità giuridica dell'entità segnalante, (e) livello di applicazione di cui agli .
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