Art. 9

Cooperazione tra l'autorità competente e le autorità di risoluzione

In vigore dal 14 nov 2025
Cooperazione tra l'autorità competente e le autorità di risoluzione 1.   L'autorità competente e le autorità di risoluzione verificano congiuntamente se le informazioni da comunicare all'autorità di risoluzione a norma degli articoli da 2 a 5 e degli siano già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente. 2.   Se le informazioni sono già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente, questa le trasmette tempestivamente all'autorità di risoluzione. 3.   Ai fini del paragrafo 2, le autorità di risoluzione comunicano agli enti o, nel caso dei gruppi, alle imprese madri nell'Unione quali informazioni è necessario includere nella comunicazione a norma del presente regolamento. Le autorità di risoluzione individuano tali informazioni facendo riferimento ai modelli di cui all'allegato I.
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