Art. 57

Autorità unica

In vigore dal 17 ott 2025
Autorità unica 1.   In ciascuno Stato membro l'autorità unica di cui all', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 è responsabile della trasmissione, della ricezione, della gestione e del trattamento di tutti i dati del giornale di pesca, conformemente all' del presente regolamento, e, ove possibile, di tutti gli altri dati oggetto del presente capo. 2.   Gli Stati membri si scambiano i recapiti dell'autorità unica e li comunicano anche alla Commissione e all'EFCA. 3.   Eventuali modifiche dei dati e dei recapiti, di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2, sono comunicate senza indugio alla Commissione, all'EFCA e agli altri Stati membri prima che diventino effettive.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:2196:oj#art-57

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo