Art. 57
Autorità unica
In vigore dal 17 ott 2025
Autorità unica
1. In ciascuno Stato membro l'autorità unica di cui all', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 è responsabile della trasmissione, della ricezione, della gestione e del trattamento di tutti i dati del giornale di pesca, conformemente all' del presente regolamento, e, ove possibile, di tutti gli altri dati oggetto del presente capo.
2. Gli Stati membri si scambiano i recapiti dell'autorità unica e li comunicano anche alla Commissione e all'EFCA.
3. Eventuali modifiche dei dati e dei recapiti, di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2, sono comunicate senza indugio alla Commissione, all'EFCA e agli altri Stati membri prima che diventino effettive.
Storico versioni
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