Art. 27
Compilazione e trasmissione elettronica del giornale di pesca
In vigore dal 17 ott 2025
Compilazione e trasmissione elettronica del giornale di pesca
1. Il comandante di una nave da cattura dell'Unione compila e trasmette in formato elettronico i dati del giornale di pesca conformemente alle prescrizioni di cui agli del regolamento (CE) n. 1224/2009 e alle istruzioni di cui all'allegato XV. Inoltre, per le navi da cattura di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, sono comunicate la data e l'ora in cui le informazioni sono trasmesse dalla nave al CCP.
2. Il comandante di una nave da cattura dell'Unione invia un rapporto di partenza al CCP dello Stato membro di bandiera prima di lasciare il porto o il luogo di sbarco. Tale rapporto è il primo della bordata avviata.
3. Prima dell'arrivo in porto o in un luogo di sbarco, il comandante di una nave da cattura dell'Unione invia un messaggio di arrivo in porto al CCP dello Stato membro di bandiera.
4. Il comandante può trasmettere rettifiche ai dati del giornale di pesca fino all'ultima trasmissione effettuata prima di entrare in porto o in un luogo di sbarco. I comandanti provvedono affinché le rettifiche siano facilmente identificabili dalle autorità competenti. Tutti i dati originali del giornale di pesca elettronico e le rettifiche ad essi apportate sono conservati dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.
5. In deroga ai paragrafi 2 e 3, i comandanti delle navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri trasmettono i dati pertinenti e il messaggio di partenza al più tardi dopo il completamento dell'ultima operazione di pesca e prima dell'inizio dello sbarco.
6. Si applicano i codici riportati nell'allegato XVI per indicare, alle voci corrispondenti del giornale di pesca, gli attrezzi di pesca utilizzati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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