Art. 25

Prescrizioni minime del giornale di pesca

In vigore dal 17 ott 2025
Prescrizioni minime del giornale di pesca 1.   Fatte salve disposizioni più rigorose stabilite da altre norme della politica comune della pesca, gli Stati membri provvedono affinché il giornale di pesca elettronico utilizzato consenta di: (a) registrare i dati minimi del giornale di pesca di cui all' del regolamento (CE) n. 1224/2009 e le altre informazioni pertinenti di cui all'allegato XV del presente regolamento; (b) archiviare i dati registrati nei periodi in cui la trasmissione potrebbe risultare impossibile, trasmettendo i dati archiviati non appena la trasmissione torna a essere possibile; (c) ricevere e conservare i messaggi di ricezione di cui all' e li mettano a disposizione del comandante della nave da cattura; e (d) avere funzionalità che permettano all'utente di monitorare lo stato operativo e individuare eventuali malfunzionamenti, anche attraverso notifiche di errore o segnalazioni. 2.   La trasmissione dei dati del giornale di pesca di cui al paragrafo 1 è effettuata: (a) attraverso una rete mobile terrestre o un sistema di comunicazione via satellite; e (b) garantendo la riservatezza, l'integrità, la disponibilità, l'autenticità e la non disconoscibilità di tutti i dati trasmessi.
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