Art. 26
Messaggi di ricezione delle autorità dello Stato membro di bandiera
In vigore dal 17 ott 2025
Messaggi di ricezione delle autorità dello Stato membro di bandiera
1. Gli Stati membri di bandiera trasmettono un messaggio di ricezione al sistema elettronico di registrazione e trasmissione a bordo del peschereccio per i dati relativi all'attività di pesca di cui agli del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il messaggio di ricezione contiene una conferma di ricezione e, ove possibile, informazioni sull'accettazione o sul rifiuto del messaggio, compresi i motivi del rifiuto.
2. Il sistema elettronico di registrazione e trasmissione a bordo di un peschereccio dell'Unione conserva i messaggi di ricezione per tutte i rapporti relativi a una bordata di pesca trasmessi almeno fino all'inizio di una nuova bordata.
3. Se imposto dalle norme adottate da un'ORGP che sono vincolanti per l'Unione o da quelle adottate nell'ambito di accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) o di altri accordi di pesca conclusi dall'Unione con paesi terzi, il sistema elettronico di registrazione e trasmissione a bordo di un peschereccio dell'Unione conserva tutti i messaggi di ricezione supplementari emessi dall'ORGP o da terzi per i rapporti relativi a una bordata di pesca trasmessi fino all'inizio di una nuova bordata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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