Art. 28

Utilizzo di coefficienti di conversione

In vigore dal 17 ott 2025
Utilizzo di coefficienti di conversione 1.   Per la compilazione del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco si applicano i coefficienti di conversione dell'UE di cui agli allegati XII, XIII e XIV per convertire il peso del pesce immagazzinato o trasformato in peso di pesce vivo, a norma dell', paragrafo 10, dell', paragrafo 5, e dell', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Essi si applicano ai prodotti della pesca tenuti a bordo, trasbordati o sbarcati dai pescherecci dell'Unione. 2.   In deroga al paragrafo 1, si applicano coefficienti di conversione diversi da quelli stabiliti negli allegati XII, XIII e XIV se: (a) le norme adottate dalle ORGP che sono vincolanti per l'Unione o quelle adottate nel contesto degli APPS conclusi dall'Unione con paesi terzi hanno stabilito fattori di conversione; (b) non esistono coefficienti di conversione ai sensi del paragrafo 1 o della lettera a) del presente paragrafo per una specie e presentazione determinate; in tal caso si applica il coefficiente di conversione adottato dallo Stato membro di bandiera. 3.   Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri si servono dei coefficienti di conversione dell'UE di cui al paragrafo 1 per il calcolo del peso di pesce vivo trasbordato e sbarcato al fine di garantire il monitoraggio dell'utilizzo dei contingenti.
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