Art. 21
Contenuto dei dati sulla posizione del peschereccio
In vigore dal 17 ott 2025
Contenuto dei dati sulla posizione del peschereccio
I dati sulla posizione del peschereccio scambiati dallo Stato membro di bandiera conformemente all'articolo 111, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 contengono almeno le informazioni seguenti:
(a)
il numero CFR per i pescherecci dell'Unione, ove richiesto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione (8);
(b)
il numero IMO, se il peschereccio dispone di tale identificativo;
(c)
l'IRCS, se il peschereccio dispone di tale identificativo;
(d)
le lettere e i numeri di immatricolazione esterni del peschereccio;
(e)
il nome del peschereccio, se disponibile;
(f)
i dati sulla posizione del peschereccio, comprese le informazioni di cui all', paragrafo 4; e
(g)
il tipo di posizione, in base alle condizioni seguenti:
i)
una posizione registrata automaticamente deve essere contrassegnata come POS;
ii)
una posizione registrata manualmente deve essere contrassegnata come MANUAL;
iii)
se del caso, i primi dati sulla posizione del peschereccio all'interno della zona delle acque di un paese terzo sono contrassegnati come ENTRY; e
iv)
se del caso, i primi dati sulla posizione del peschereccio all'esterno della zona delle acque di un paese terzo sono contrassegnati come EXIT;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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