Art. 20
Prescrizioni minime e specifiche tecniche dei dispositivi di controllo dei pescherecci
In vigore dal 17 ott 2025
Prescrizioni minime e specifiche tecniche dei dispositivi di controllo dei pescherecci
1. Fatte salve disposizioni più rigorose stabilite da altre norme della politica comune della pesca, gli Stati membri provvedono affinché i dispositivi di controllo dei pescherecci utilizzati:
(a)
siano in grado di monitorare e registrare i dati sulla posizione del peschereccio con una frequenza di almeno 10 minuti;
(b)
consentano la trasmissione dei dati registrati con la frequenza e alle condizioni specificate all';
(c)
consentano la memorizzazione dei dati registrati nei periodi in cui la trasmissione potrebbe risultare impossibile, trasmettendo i dati memorizzati una volta che la trasmissione torna a essere possibile;
(d)
siano resistenti all'acqua con un grado di protezione IP67 o superiore;
(e)
abbiano un numero di serie unico per essere distinti dagli altri dispositivi;
(f)
siano fissati saldamente al peschereccio; e
(g)
abbiano funzionalità che consentano al comandante di monitorarne lo stato operativo e individuare eventuali malfunzionamenti, anche attraverso notifiche di errore o segnalazioni.
2. Il paragrafo 1, lettera a), può non applicarsi ai pescherecci che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano già installato e utilizzino un dispositivo di controllo del peschereccio che non consente il controllo e la registrazione dei dati sulla posizione del peschereccio con una frequenza di almeno 10 minuti, purché il dispositivo consenta la trasmissione dei dati registrati con la frequenza e alle condizioni specificate all'.
3. Il paragrafo 1, lettere d) e f), può non applicarsi ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che utilizzino un dispositivo mobile di controllo del peschereccio.
4. I dati sulla posizione del peschereccio che devono essere registrati e trasmessi dal dispositivo di controllo del peschereccio comprendono:
(a)
un numero identificativo unico che consenta al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera di collegare i dati sulla posizione al peschereccio;
(b)
l'ultima posizione geografica del peschereccio utilizzando le coordinate di latitudine e longitudine del sistema geodetico mondiale 1984, espressa in gradi decimali con un'accuratezza di 4 decimali, un errore di posizione inferiore a 50 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;
(c)
la data e l'ora di ciascuna posizione geografica registrata per il peschereccio, espressa in tempo universale coordinato; e
(d)
la velocità (in nodi, fino a 2 decimali) e la rotta (in gradi, con un intervallo tra 0-359,99 e fino a 2 decimali) del peschereccio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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