Art. 20

Prescrizioni minime e specifiche tecniche dei dispositivi di controllo dei pescherecci

In vigore dal 17 ott 2025
Prescrizioni minime e specifiche tecniche dei dispositivi di controllo dei pescherecci 1.   Fatte salve disposizioni più rigorose stabilite da altre norme della politica comune della pesca, gli Stati membri provvedono affinché i dispositivi di controllo dei pescherecci utilizzati: (a) siano in grado di monitorare e registrare i dati sulla posizione del peschereccio con una frequenza di almeno 10 minuti; (b) consentano la trasmissione dei dati registrati con la frequenza e alle condizioni specificate all'; (c) consentano la memorizzazione dei dati registrati nei periodi in cui la trasmissione potrebbe risultare impossibile, trasmettendo i dati memorizzati una volta che la trasmissione torna a essere possibile; (d) siano resistenti all'acqua con un grado di protezione IP67 o superiore; (e) abbiano un numero di serie unico per essere distinti dagli altri dispositivi; (f) siano fissati saldamente al peschereccio; e (g) abbiano funzionalità che consentano al comandante di monitorarne lo stato operativo e individuare eventuali malfunzionamenti, anche attraverso notifiche di errore o segnalazioni. 2.   Il paragrafo 1, lettera a), può non applicarsi ai pescherecci che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano già installato e utilizzino un dispositivo di controllo del peschereccio che non consente il controllo e la registrazione dei dati sulla posizione del peschereccio con una frequenza di almeno 10 minuti, purché il dispositivo consenta la trasmissione dei dati registrati con la frequenza e alle condizioni specificate all'. 3.   Il paragrafo 1, lettere d) e f), può non applicarsi ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che utilizzino un dispositivo mobile di controllo del peschereccio. 4.   I dati sulla posizione del peschereccio che devono essere registrati e trasmessi dal dispositivo di controllo del peschereccio comprendono: (a) un numero identificativo unico che consenta al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera di collegare i dati sulla posizione al peschereccio; (b) l'ultima posizione geografica del peschereccio utilizzando le coordinate di latitudine e longitudine del sistema geodetico mondiale 1984, espressa in gradi decimali con un'accuratezza di 4 decimali, un errore di posizione inferiore a 50 metri e un intervallo di confidenza del 99 %; (c) la data e l'ora di ciascuna posizione geografica registrata per il peschereccio, espressa in tempo universale coordinato; e (d) la velocità (in nodi, fino a 2 decimali) e la rotta (in gradi, con un intervallo tra 0-359,99 e fino a 2 decimali) del peschereccio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:2196:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo