Art. 19
Disposizioni generali
In vigore dal 17 ott 2025
Disposizioni generali
Tutti i pescherecci soggetti agli obblighi del sistema di controllo dei pescherecci (VMS), conformemente all' del regolamento (CE) n. 1224/2009 o a disposizioni più rigorose stabilite da altre norme della politica comune della pesca, sono dotati di un dispositivo di controllo del peschereccio che soddisfa le condizioni tecniche minime di cui al presente capo.
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