Art. 9

Condizioni relative alla marcatura delle imbarcazioni e dei FAD

In vigore dal 17 ott 2025
Condizioni relative alla marcatura delle imbarcazioni e dei FAD 1.   Eventuali imbarcazioni o FAD presenti a bordo delle navi da cattura dell'Unione sono contrassegnati con: (a) le lettere e i numeri di immatricolazione esterni della nave o delle navi da cattura dell'Unione che li utilizzano o un altro identificativo richiesto dalle norme applicabili dell'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP); e (b) un numero identificativo unico, se disponibile. 2.   È vietato svolgere attività di pesca con imbarcazioni o FAD non identificabili e non marcati conformemente al paragrafo 1.
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Condizioni relative alla marcatura delle imbarcazioni e dei FAD (Art. 9 Regolamento (UE) 2025/2196) — Testo vigente | Portale Normativo