Art. 9
Condizioni relative alla marcatura delle imbarcazioni e dei FAD
In vigore dal 17 ott 2025
Condizioni relative alla marcatura delle imbarcazioni e dei FAD
1. Eventuali imbarcazioni o FAD presenti a bordo delle navi da cattura dell'Unione sono contrassegnati con:
(a)
le lettere e i numeri di immatricolazione esterni della nave o delle navi da cattura dell'Unione che li utilizzano o un altro identificativo richiesto dalle norme applicabili dell'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP); e
(b)
un numero identificativo unico, se disponibile.
2. È vietato svolgere attività di pesca con imbarcazioni o FAD non identificabili e non marcati conformemente al paragrafo 1.
Storico versioni
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