Art. 11
Norme relative alla marcatura delle reti da traino
In vigore dal 17 ott 2025
Norme relative alla marcatura delle reti da traino
I comandanti delle navi da cattura dell'Unione o i loro rappresentanti provvedono affinché ogni rete da traino, compresa la relativa attrezzatura, tenuta a bordo o utilizzata per le operazioni di pesca esponga in forma chiaramente leggibile le lettere e i numeri di immatricolazione esterni del peschereccio stesso sulle parti seguenti:
(a)
l'asta di ogni sfogliara montata, se presente;
(b)
il divergente, se presente;
(c)
ogni ralinga della sezione superiore del sacco.
Storico versioni
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