Art. 11

Norme relative alla marcatura delle reti da traino

In vigore dal 17 ott 2025
Norme relative alla marcatura delle reti da traino I comandanti delle navi da cattura dell'Unione o i loro rappresentanti provvedono affinché ogni rete da traino, compresa la relativa attrezzatura, tenuta a bordo o utilizzata per le operazioni di pesca esponga in forma chiaramente leggibile le lettere e i numeri di immatricolazione esterni del peschereccio stesso sulle parti seguenti: (a) l'asta di ogni sfogliara montata, se presente; (b) il divergente, se presente; (c) ogni ralinga della sezione superiore del sacco.
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Norme relative alla marcatura delle reti da traino (Art. 11 Regolamento (UE) 2025/2196) — Testo vigente | Portale Normativo