Art. 11 · Norme relative alla marcatura delle reti da traino

Art. 11

Norme relative alla marcatura delle reti da traino

In vigore dal 17 ott 2025
Norme relative alla marcatura delle reti da traino I comandanti delle navi da cattura dell'Unione o i loro rappresentanti provvedono affinché ogni rete da traino, compresa la relativa attrezzatura, tenuta a bordo o utilizzata per le operazioni di pesca esponga in forma chiaramente leggibile le lettere e i numeri di immatricolazione esterni del peschereccio stesso sulle parti seguenti: (a) l'asta di ogni sfogliara montata, se presente; (b) il divergente, se presente; (c) ogni ralinga della sezione superiore del sacco.
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