Art. 12

Norme relative alla marcatura degli attrezzi fissi

In vigore dal 17 ott 2025
Norme relative alla marcatura degli attrezzi fissi 1.   I comandanti delle navi da cattura dell'Unione o i loro rappresentanti provvedono affinché ogni attrezzo fisso tenuto a bordo o utilizzato per la pesca sia chiaramente marcato e identificabile conformemente al disposto del presente articolo. 2.   Ogni attrezzo fisso utilizzato per la pesca espone in forma permanente le lettere e i numeri di immatricolazione esterni riportati sullo scafo della nave da cattura cui appartiene: (a) per le reti, su una targhetta fissata sulla prima fila superiore e sulla lima da piombo; (b) per i palangari, su una targhetta sul trave e su ogni galleggiante; (c) per le trappole, su una targhetta apposta sulla trappola stessa e sulla corda o sulle corde, e in particolare per le nasse, su una targhetta fissata alla lima da piombo e su ogni nassa; e (d) per gli attrezzi fissi di estensione superiore a un miglio nautico, su targhette fissate conformemente al disposto delle lettere a), b) e c) a intervalli regolari non superiori a un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione superiore a un miglio nautico. 3.   In deroga al paragrafo 2, per le navi da cattura di lunghezza fuori tutto fino a 15 metri operanti esclusivamente nelle acque dello Stato membro di cui battono bandiera e entro quattro miglia nautiche dalla linea di base a partire dalla quale è misurata la larghezza delle acque territoriali, tale Stato membro di bandiera può istituire un sistema alternativo di marcatura per l'identificazione della nave da cattura interessata.
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