Art. 10
Norme generali sulla marcatura delle reti da traino, degli attrezzi fissi, delle boe segnaletiche e dei cavi
In vigore dal 17 ott 2025
Norme generali sulla marcatura delle reti da traino, degli attrezzi fissi, delle boe segnaletiche e dei cavi
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 10 a 13 sulla marcatura degli attrezzi si applicano agli attrezzi utilizzati dalle navi da cattura dell'Unione in tutte le acque dell'Unione.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 18 sulle boe segnaletiche e i cavi si applicano alle navi da cattura dell'Unione che effettuano operazioni di pesca nelle acque oltre le 12 miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali dello Stato membro costiero. Salvo altrimenti disposto dalle norme della politica comune della pesca, gli Stati membri costieri possono estendere le prescrizioni pertinenti alle acque situate entro 12 miglia nautiche dalla linea di base delle loro acque territoriali.
3. Salvo disposizione contraria della normativa dell'Unione, è vietato:
(a)
svolgere attività di pesca con attrezzi fissi, boe segnaletiche o reti da traino non marcate e non identificabili conformemente alle disposizioni degli articoli da 11 a 18; e
(b)
tenere a bordo:
i)
reti da traino che non soddisfino le condizioni di cui all';
ii)
attrezzi fissi che non soddisfino le condizioni di cui all', paragrafo 2; e
iii)
boe e cavi di collegamento delle boe agli attrezzi fissi non marcati conformemente all' e all', paragrafo 3.
Storico versioni
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