Art. 8
Documenti di identificazione dei pescherecci dell'Unione da tenere a bordo
In vigore dal 17 ott 2025
Documenti di identificazione dei pescherecci dell'Unione da tenere a bordo
1. Il comandante di un peschereccio dell'Unione tiene a bordo o ha accesso digitale ai documenti rilasciati da un'autorità competente dello Stato membro in cui il peschereccio è immatricolato, recanti almeno le caratteristiche seguenti del peschereccio:
(a)
il nome del peschereccio, se disponibile;
(b)
le lettere del porto o del distretto in cui il peschereccio è immatricolato e il numero (i numeri) di immatricolazione;
(c)
il numero CFR (common fleet register, registro della flotta dell'UE) o, se non applicabile, il numero IMO o altro identificativo unico del peschereccio;
(d)
l'IRCS, se disponibile;
(e)
i nomi e gli indirizzi del proprietario (dei proprietari) e, se del caso, del noleggiatore;
(f)
la lunghezza fuori tutto espressa in metri, la potenza del motore espressa in kW, la stazza lorda espressa in GT e, per i pescherecci dell'Unione entrati in servizio a partire dal 1o gennaio 1987, la data di entrata in servizio, quale definita conformemente al regolamento (UE) 2017/1130 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
2. I comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 17 metri dotati di almeno una stiva tengono a bordo o hanno accesso digitale a disegni accurati con la descrizione di tutte le stive e delle ubicazioni dello stoccaggio del pesce, inclusa l'indicazione di tutti i punti di accesso e la capacità di stivaggio, espressa in metri cubi.
3. I comandanti dei pescherecci dell'Unione dotati di serbatoi di acqua di mare, compresi quelli refrigerati, tengono a bordo o hanno accesso digitale a un documento aggiornato in cui è indicata la capacità dei serbatoi in metri cubi ad intervalli di 10 cm.
4. Se del caso, i comandanti delle navi da cattura dell'Unione autorizzate a effettuare la pesatura a bordo a norma dell', paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009 tengono a bordo o hanno accesso digitale ai documenti di autorizzazione pertinenti, unitamente ai documenti di certificazione per i sistemi di pesatura utilizzati per pesare i prodotti della pesca a bordo.
5. I documenti menzionati nei paragrafi 2, 3 e 4 sono emessi o certificati dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera. Qualsiasi modifica apportata alle caratteristiche contenute nei documenti menzionati nei paragrafi da 1 a 4 deve essere certificata da un'autorità competente dello Stato membro di bandiera.
6. I documenti menzionati nel presente articolo sono presentati ai fini del controllo e dell'ispezione su richiesta dei funzionari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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