Art. 60
Scambio dei dati sulla posizione del peschereccio
In vigore dal 17 ott 2025
Scambio dei dati sulla posizione del peschereccio
1. Gli Stati membri istituiscono e gestiscono sistemi che consentono lo scambio di dati a norma del presente articolo.
2. Lo Stato membro di bandiera utilizza l'XSD del dominio «posizione del peschereccio» basato sulla norma UN/FLUX P1000-7 come formato per trasmettere i dati sulla posizione del peschereccio ad altri Stati membri, alla Commissione o all'EFCA.
3. Non appena li ricevono, gli Stati membri di bandiera provvedono alla trasmissione automatica alla Commissione dei dati sulla posizione del peschereccio forniti a norma dell'. Gli Stati membri costieri che esercitano il controllo congiunto in una determinata zona possono precisare una destinazione comune per la trasmissione dei dati da fornire ai sensi dell'. Essi ne informano la Commissione e gli altri Stati membri interessati.
4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati sulla posizione dei pescherecci battenti la loro bandiera di cui all'articolo 111, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Tale accesso è mantenuto per almeno tre anni dalla data di registrazione di ciascuna posizione, salvo diversamente disposto dalle norme della politica comune della pesca o qualora la conservazione sia ritenuta necessaria a fini di ispezione, verifica, audit o indagine, anche in relazione a denunce, infrazioni o procedimenti giudiziari o amministrativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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