Art. 6

Condizioni di validità delle altre autorizzazioni

In vigore dal 17 ott 2025
Condizioni di validità delle altre autorizzazioni 1.   Le altre autorizzazioni sono valide esclusivamente per una sola nave da cattura dell'Unione e contengono almeno le informazioni di cui all'allegato IV. 2.   La validità delle altre autorizzazioni è subordinata al rispetto delle condizioni sulla base delle quali sono state rilasciate.
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