Art. 5

Condizioni di validità delle autorizzazioni di pesca per le navi da cattura dell'Unione

In vigore dal 17 ott 2025
Condizioni di validità delle autorizzazioni di pesca per le navi da cattura dell'Unione 1.   Un'autorizzazione di pesca è valida esclusivamente per una sola nave da cattura dell'Unione e contiene almeno le informazioni di cui all'allegato III. 2.   La validità dell'autorizzazione di pesca è subordinata al rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata.
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