Art. 4

Condizioni di validità delle licenze di pesca

In vigore dal 17 ott 2025
Condizioni di validità delle licenze di pesca 1.   Una licenza di pesca è valida esclusivamente per una sola nave da cattura dell'Unione e contiene almeno le informazioni di cui all'allegato II. 2.   A norma dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la capacità totale corrispondente alle licenze di pesca rilasciate da uno Stato membro, espressa in stazza lorda (GT) o chilowatt (kW), non è in nessun momento superiore ai livelli massimi di capacità previsti per lo Stato membro considerato fissati conformemente all', paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/201 del Parlamento europeo e del Consiglio3 (6). 3.   Una licenza di pesca è valida solo se: (a) le condizioni per il rilascio, tra cui la stazza espressa in GT, la potenza del motore espressa in kW e gli altri criteri di cui all'allegato II, sono ancora soddisfatte; e (b) non è stata rilasciata più di una licenza di pesca alla stessa nave da cattura dell'Unione.
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