Art. 22
Responsabilità dei comandanti dei pescherecci riguardo al funzionamento dei dispositivi di controllo dei pescherecci
In vigore dal 17 ott 2025
Responsabilità dei comandanti dei pescherecci riguardo al funzionamento dei dispositivi di controllo dei pescherecci
1. Il comandante di un peschereccio dell'Unione è responsabile del funzionamento efficace e corretto di un dispositivo di controllo del peschereccio e provvede affinché:
(a)
il dispositivo di controllo del peschereccio sia acceso prima dell'inizio della bordata e per la sua durata;
(b)
la funzionalità del dispositivo di controllo del peschereccio sia attentamente monitorata e siano adottate misure tempestive per risolvere eventuali notifiche di errori o malfunzionamenti;
(c)
il dispositivo di controllo del peschereccio non sia disattivato manualmente;
(d)
il dispositivo di controllo del peschereccio non sia utilizzato per trasmettere dati falsi;
(e)
il dispositivo di controllo del peschereccio non sia distrutto, danneggiato, reso inoperativo, soggetto a interferenze o rimosso dal peschereccio, ad eccezione dei pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri dotati di dispositivi mobili di localizzazione, per i quali il dispositivo può essere rimosso dopo la fine della bordata di pesca;
(f)
i dati pertinenti contenuti nel dispositivo di controllo del peschereccio non siano cancellati o altrimenti modificati;
(g)
il dispositivo di controllo del peschereccio e le eventuali antenne collegate non siano ostruiti o soggetti ad altra interferenza volta a compromettere o impedire l'efficace trasmissione dei dati o la loro esattezza;
(h)
i dati sulla posizione del peschereccio siano trasmessi con la frequenza specificata all';
(i)
l'alimentazione elettrica del dispositivo di controllo del peschereccio non sia interrotta; e
(j)
la prima posizione geografica del peschereccio dell'Unione trasmessa nei dati sulla posizione del peschereccio dopo l'accensione del dispositivo sia identica all'ultima posizione geografica registrata prima dello spegnimento del dispositivo, con un errore di posizione inferiore a 500 metri e solo all'interno della zona portuale, a meno che il diritto nazionale non imponga un margine di errore inferiore.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il comandante di un peschereccio dell'Unione può disattivare il dispositivo di controllo del peschereccio mentre si trova in porto o in un luogo di sbarco, purché sia trasmessa una notifica alle autorità competenti del centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera prima di disattivare il dispositivo. Tale notifica può essere generata automaticamente o manualmente dal comandante e deve indicare che il peschereccio si trova all'interno della zona portuale o del luogo di sbarco.
3. Salvo altrimenti disposto dal diritto nazionale, il paragrafo 1, lettera j), non si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri dotati di dispositivi mobili di controllo dei pescherecci, trasportati via terra in un'altra zona costiera dopo aver spento il dispositivo.
Storico versioni
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