Art. 18

Norme relative al fissaggio delle boe segnaletiche intermedie

In vigore dal 17 ott 2025
Norme relative al fissaggio delle boe segnaletiche intermedie 1.   Agli attrezzi fissi di estensione superiore a cinque miglia nautiche sono fissate boe segnaletiche intermedie nel modo seguente: (a) le boe segnaletiche intermedie sono utilizzate a distanze non superiori a cinque miglia nautiche, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione pari o superiore a tale distanza; (b) le boe segnaletiche intermedie sono dotate di una luce intermittente di colore giallo che lampeggia ogni cinque secondi (F1 Y5s) ed è visibile a una distanza di almeno due miglia nautiche. 2.   Esse hanno caratteristiche identiche a quelle della boa segnaletica situata all'estremità nel settore orientale, fatta eccezione per la bandierina, che è di colore bianco. 3.   In deroga al paragrafo 1, nel Mar Baltico le boe segnaletiche intermedie sono fissate agli attrezzi fissi di estensione superiore a un miglio nautico. Le boe segnaletiche intermedie sono utilizzate a distanze non superiori a un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione pari o superiore ad un miglio nautico. Una boa segnaletica intermedia su cinque è dotata di un riflettore radar con una portata di almeno due miglia nautiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:2196:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo