Art. 21 · Contenuto dei dati sulla posizione del peschereccio

Art. 21

Contenuto dei dati sulla posizione del peschereccio

In vigore dal 17 ott 2025
Contenuto dei dati sulla posizione del peschereccio I dati sulla posizione del peschereccio scambiati dallo Stato membro di bandiera conformemente all'articolo 111, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 contengono almeno le informazioni seguenti: (a) il numero CFR per i pescherecci dell'Unione, ove richiesto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione (8); (b) il numero IMO, se il peschereccio dispone di tale identificativo; (c) l'IRCS, se il peschereccio dispone di tale identificativo; (d) le lettere e i numeri di immatricolazione esterni del peschereccio; (e) il nome del peschereccio, se disponibile; (f) i dati sulla posizione del peschereccio, comprese le informazioni di cui all', paragrafo 4; e (g) il tipo di posizione, in base alle condizioni seguenti: i) una posizione registrata automaticamente deve essere contrassegnata come POS; ii) una posizione registrata manualmente deve essere contrassegnata come MANUAL; iii) se del caso, i primi dati sulla posizione del peschereccio all'interno della zona delle acque di un paese terzo sono contrassegnati come ENTRY; e iv) se del caso, i primi dati sulla posizione del peschereccio all'esterno della zona delle acque di un paese terzo sono contrassegnati come EXIT;
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