Art. 30

Norme generali sull'applicazione del margine di tolleranza per le stime registrate nel giornale di pesca

In vigore dal 17 ott 2025
Norme generali sull'applicazione del margine di tolleranza per le stime registrate nel giornale di pesca 1.   I margini di tolleranza di cui all', paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono espressi come percentuale dei dati riportati nel giornale di pesca. 2.   Per le catture che devono essere sbarcate senza essere sottoposte a cernita, le stime registrate nel giornale di pesca possono essere calcolate sulla base di campioni rappresentativi o utilizzando tecnologie che consentano una stima più accurata dei quantitativi totali tenuti a bordo. 3.   Ai fini dell'applicazione dell', paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, le specie catturate per essere utilizzate come esche vive si considerano specie catturate e tenute a bordo.
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