Art. 31
Margine di tolleranza nella dichiarazione di trasbordo
In vigore dal 17 ott 2025
Margine di tolleranza nella dichiarazione di trasbordo
Il margine di tolleranza di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 per la stima dei quantitativi di ciascuna specie trasbordati o ricevuti, in chilogrammi di peso vivo, è espresso come una percentuale dei dati della dichiarazione di trasbordo.
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