Art. 33
Operazioni di pesca che coinvolgono due o più navi da cattura dell'Unione
In vigore dal 17 ott 2025
Operazioni di pesca che coinvolgono due o più navi da cattura dell'Unione
Fatte salve le norme speciali nel caso di operazioni di pesca che coinvolgono due o più navi da cattura dell'Unione, le catture sbarcate risultanti da tali operazioni di pesca sono attribuite alla nave da cattura dell'Unione che sbarca i prodotti della pesca:
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di Stati membri diversi, o
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dello stesso Stato membro, ma le cui catture sono sbarcate in uno Stato membro diverso da quello di bandiera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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