Art. 33

Operazioni di pesca che coinvolgono due o più navi da cattura dell'Unione

In vigore dal 17 ott 2025
Operazioni di pesca che coinvolgono due o più navi da cattura dell'Unione Fatte salve le norme speciali nel caso di operazioni di pesca che coinvolgono due o più navi da cattura dell'Unione, le catture sbarcate risultanti da tali operazioni di pesca sono attribuite alla nave da cattura dell'Unione che sbarca i prodotti della pesca: — di Stati membri diversi, o — dello stesso Stato membro, ma le cui catture sono sbarcate in uno Stato membro diverso da quello di bandiera.
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Operazioni di pesca che coinvolgono due o più navi da cattura dell'Unione (Art. 33 Regolamento (UE) 2025/2196) — Testo vigente | Portale Normativo