Art. 35

Contenuto e formato dei rapporti di sorveglianza e di ispezione

In vigore dal 17 ott 2025
Contenuto e formato dei rapporti di sorveglianza e di ispezione 1.   I rapporti di sorveglianza di cui all', paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono redatti e trasmessi, ove possibile per via elettronica, conformemente alle istruzioni e alle norme di cui all'allegato VI del presente regolamento. 2.   I rapporti di ispezione di cui all' del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono redatti e trasmessi per via elettronica conformemente alle istruzioni e alle norme definite nell'apposito modulo di cui all'allegato VII del presente regolamento. 3.   Quando nel corso di un'attività di sorveglianza o ispezione viene riscontrata una presunta infrazione, nel relativo rapporto di sorveglianza o di ispezione sono inseriti gli elementi giuridici e materiali e qualsiasi altra informazione relativa all'infrazione. Se durante un'attività di sorveglianza o ispezione vengono rilevate diverse presunte infrazioni, nel relativo rapporto di sorveglianza o di ispezione sono annotati gli elementi pertinenti di ciascuna infrazione. 4.   I dati ricavati dai rapporti di sorveglianza e di ispezione sono tenuti a disposizione nella banca dati per almeno tre anni.
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