Art. 35
Contenuto e formato dei rapporti di sorveglianza e di ispezione
In vigore dal 17 ott 2025
Contenuto e formato dei rapporti di sorveglianza e di ispezione
1. I rapporti di sorveglianza di cui all', paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono redatti e trasmessi, ove possibile per via elettronica, conformemente alle istruzioni e alle norme di cui all'allegato VI del presente regolamento.
2. I rapporti di ispezione di cui all' del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono redatti e trasmessi per via elettronica conformemente alle istruzioni e alle norme definite nell'apposito modulo di cui all'allegato VII del presente regolamento.
3. Quando nel corso di un'attività di sorveglianza o ispezione viene riscontrata una presunta infrazione, nel relativo rapporto di sorveglianza o di ispezione sono inseriti gli elementi giuridici e materiali e qualsiasi altra informazione relativa all'infrazione. Se durante un'attività di sorveglianza o ispezione vengono rilevate diverse presunte infrazioni, nel relativo rapporto di sorveglianza o di ispezione sono annotati gli elementi pertinenti di ciascuna infrazione.
4. I dati ricavati dai rapporti di sorveglianza e di ispezione sono tenuti a disposizione nella banca dati per almeno tre anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2196:oj#art-35