Art. 37

Redazione dei rapporti di ispezione

In vigore dal 17 ott 2025
Redazione dei rapporti di ispezione 1.   Il rapporto di ispezione deve essere leggibile e registrato in modo chiaro. Nel rapporto non sono ammesse cancellature o modifiche. In caso di errore in un rapporto, l'elemento inesatto deve essere annotato in modo visibile e registrato dal funzionario interessato. 2.   Il rapporto è firmato o pubblicato dal funzionario responsabile dell'ispezione. L'operatore oggetto di ispezione è invitato a firmare o accettare il rapporto. Nel caso in cui l'operatore oggetto di ispezione non sia in grado o rifiuti di accettare o firmare il rapporto di ispezione, l'ispettore lo deve annotare nella sezione del rapporto destinata alle osservazioni. Nel caso in cui non parlino la stessa lingua dell'operatore oggetto di ispezione, i funzionari adottano le misure appropriate per rendere comprensibili i risultati dell'ispezione. 3.   Fatto salvo il diritto nazionale, la firma o l'accettazione dell'operatore oggetto di ispezione costituiscono riconoscimento del rapporto e non sono considerate accettazione del contenuto dello stesso. 4.   Su richiesta, l'operatore oggetto di ispezione ha il diritto di contattare il proprio rappresentante o le autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera.
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Redazione dei rapporti di ispezione (Art. 37 Regolamento (UE) 2025/2196) — Testo vigente | Portale Normativo