Art. 37
Redazione dei rapporti di ispezione
In vigore dal 17 ott 2025
Redazione dei rapporti di ispezione
1. Il rapporto di ispezione deve essere leggibile e registrato in modo chiaro. Nel rapporto non sono ammesse cancellature o modifiche. In caso di errore in un rapporto, l'elemento inesatto deve essere annotato in modo visibile e registrato dal funzionario interessato.
2. Il rapporto è firmato o pubblicato dal funzionario responsabile dell'ispezione. L'operatore oggetto di ispezione è invitato a firmare o accettare il rapporto. Nel caso in cui l'operatore oggetto di ispezione non sia in grado o rifiuti di accettare o firmare il rapporto di ispezione, l'ispettore lo deve annotare nella sezione del rapporto destinata alle osservazioni. Nel caso in cui non parlino la stessa lingua dell'operatore oggetto di ispezione, i funzionari adottano le misure appropriate per rendere comprensibili i risultati dell'ispezione.
3. Fatto salvo il diritto nazionale, la firma o l'accettazione dell'operatore oggetto di ispezione costituiscono riconoscimento del rapporto e non sono considerate accettazione del contenuto dello stesso.
4. Su richiesta, l'operatore oggetto di ispezione ha il diritto di contattare il proprio rappresentante o le autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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