Art. 37 · Redazione dei rapporti di ispezione

Art. 37

Redazione dei rapporti di ispezione

In vigore dal 17 ott 2025
Redazione dei rapporti di ispezione 1.   Il rapporto di ispezione deve essere leggibile e registrato in modo chiaro. Nel rapporto non sono ammesse cancellature o modifiche. In caso di errore in un rapporto, l'elemento inesatto deve essere annotato in modo visibile e registrato dal funzionario interessato. 2.   Il rapporto è firmato o pubblicato dal funzionario responsabile dell'ispezione. L'operatore oggetto di ispezione è invitato a firmare o accettare il rapporto. Nel caso in cui l'operatore oggetto di ispezione non sia in grado o rifiuti di accettare o firmare il rapporto di ispezione, l'ispettore lo deve annotare nella sezione del rapporto destinata alle osservazioni. Nel caso in cui non parlino la stessa lingua dell'operatore oggetto di ispezione, i funzionari adottano le misure appropriate per rendere comprensibili i risultati dell'ispezione. 3.   Fatto salvo il diritto nazionale, la firma o l'accettazione dell'operatore oggetto di ispezione costituiscono riconoscimento del rapporto e non sono considerate accettazione del contenuto dello stesso. 4.   Su richiesta, l'operatore oggetto di ispezione ha il diritto di contattare il proprio rappresentante o le autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera.
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